In vigore dal 21 agosto la riduzione sulle sanzioni al codice della strada [link]

Dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, si applicano le modifiche dell’art. 202 del codice della strada sul pagamento delle sanzioni stradali.

 

Da quella data l’importo della sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante notificazione postale.

La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi:

- preavviso di accertamento apposto sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale (in caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso riportate) ed entro i 10 giorni dalla data di compilazione che si trova scritta sul preavviso stesso.

- verbale ricevuto nel luogo di residenza dal 16 agosto in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

 

Pertanto, tutti i preavvisi di accertamento di infrazione compilati dal 10 agosto 2013 (quelli ricevuti sul parabrezza dell’auto), possono essere estinti versando, con le modalità descritte, una somma pari al 70% dell’importo indicato in basso.

Esemplificando, se viene riportata una cifra pari a:

24 €, l’importo da versare sarà: € 16,80

25 €, l’importo da versare sarà: € 17,50

41 €, l’importo da versare sarà: € 28,70

80 €, l’importo da versare sarà: € 56,00

84 €, l’importo da versare sarà: € 58,80

Per i preavvisi ricevuti sul parabrezza dell’auto, in data anteriore al 10 agosto 2013, invece, non essendo più in tempo utile per il pagamento, bisognerà attendere la notifica a casa del verbale con le istruzioni relative.

 

La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali:

- violazioni contestate con consegna del verbale nelle mani del trasgressore direttamente da parte dell’Agente accertatore fino al giorno 15 agosto 2013 compreso.

- violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta

- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida

- violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.

 

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