Misure a tutela dell'incolumità pubblica in occasione delle manifestazioni pubbliche

In ottemperanza alle direttive/circolari del Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno scorso e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile , n. 0011464 del 19 giugno 2017, con le quali sono state fornite indicazioni di dettaglio anche ai comuni, tramite le prefetture, specificatamente dedicate alle misure fisiche di sicurezza delle piazze e delle manifestazioni pubbliche;

Premesso che, come di consuetudine, anche quest’anno in concomitanza con la stagione estiva sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico nel centro storico e che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l’adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di scongiurare le criticità legate all’uso ed abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

 

Con l'ordinanza n.5 del 10/07/2018 con oggetto "Misure a tutela dell'incolumità pubblica in occasione delle manifestazioni pubbliche",

il Sindaco ORDINA :

1 Divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande;

2 Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;

3 Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’esterno dei locali, delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività commerciali, fatta salva, per le attività di ristorazione, la somministrazione ai propri avventori per il consumo sul posto;

 

si AVVISA

Che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alle presente ordinanza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs . 267/2000.

 

Per approfondimenti e/o il testo completo dell'Ordinanza, si rimanda all'Albo Pretorio

 

 

 

[Download] Ordinanza 5 2018 misure incolumita pubblica vetro
 
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