Informazioni sulle aliquote e sulle modalità di pagamento

IMU – ELENCO ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2009

 

NOVITA’ ICI 2008

 

In relazione al disposto dell’art. 1 del D.L. n° 93/2008, convertito nella legge n.126/2008:

 

1 - È esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonchè le relative pertinenze.

 

2 - Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.

 

3 - L’esenzione si applica anche:

a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.

b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

 

Vengono confermate per l’anno 2009, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

a) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9, considerando con tale locuzione la fattispecie nella quale vi sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.I. e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima, con detrazione pari ad euro 129,11; tale aliquota va applicata anche alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, purché risultino ubicate nello stesso complesso immobiliare ed esclusivamente asservite all'abitazione principale;

 

b) aliquota del 6,5 per mille per i proprietari di abitazioni locate, con regolare contratto, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali;

 

c) aliquota del 3 per mille per le unità immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431;

 

d) aliquota del 6,6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

 

e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni oltre la prima, che vengono tenute a disposizione;

 

Si ricorda che dal 1/1/2007 sono variati i valori venali delle aree fabbricabili site nel territorio comunale ai fini dei controlli sulle denunce e sui versamenti dell’I.C.I.

 

 

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

 

L’imposta per l’anno 2009 può essere versata a mezzo:

 

- conto corrente postale n. 12296620 intestato a “Comune di Gradara” – SERVIZIO TESORERIA – I.C.I.;

- Modello F24-CODICE CATASTALE E122

 

 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

 

- Entro il 16 Giugno va versata la 1^ rata (pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente)

- Entro il 16 Dicembre va versata la 2^rata (a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto)

- E’ possibile anche effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto, applicando le aliquote e le detrazioni per l’anno in corso.

 

 

Si informa che l’importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e’ pari ad euro 2,00.

 

DICHIARAZIONI ICI

 

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

I casi in cui si deve presentare la dichiarazione I.C.I. sono dettagliatamente indicati al paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali approvate con Decreto in data 23 aprile 2008.

La dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata all’ufficio Tributi del Comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

 

La Responsabile del Servizio Tributi

Rag. Stefania Giusini

 

 
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